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20.07.2011

La professione di consulente in brevetti è ora protetta a livello nazionale

Dal 1° luglio per esercitare occorre essere iscritti a un registro federale

D’ora in avanti un “consulente in brevetti” non è più tale se prima non è iscritto in un registro apposito dell’Istituto federale della proprietà intellettuale. È questa la novità forse più importante della nuova legge sui consulenti in brevetti entrata in vigore lo scorso 1° luglio che di fatto introduce tutta una serie di requisiti per poter svolgere la professione. Primo fra tutti, quello, come detto poc’anzi, di essere iscritti in un registro dell’Istituto federale della proprietà intellettuale che, prima di concedere l’iscrizione, valuta se il richiedente soddisfa tutta una serie di condizioni. Tra queste, quella di aver conseguito un diploma universitario riconosciuto in scienze naturali o in ingegneria, di aver superato l’esame federale per consulenti in brevetti o un esame estero riconosciuto, di avere già svolto attività pratica e di disporre di almeno un recapito in Svizzera. Soddisfatte queste condizioni, l’iscrizione (a pagamento) nel registro diviene effettiva e il richiedente può utilizzare il titolo professionale. Chi non si attiene a questa regola e usa il titolo professionale senza essere nel registro dei consulenti in brevetti nei suoi documenti commerciali, nelle sue comunicazioni di ogni genere o in altri documenti destinati ai rapporti d’affari in Svizzera, è punito con la multa. Un’altra strada per comparire nel registro professionale, è quella di aver esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un’attività di consulenza in brevetti in Svizzera oppure aver esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un’attività di consulenza in brevetti in Svizzera e nel contempo essere iscritti nell’elenco dei mandatari accreditati dell’Ufficio europeo dei brevetti. Ad occuparsi del nuovo esame federale per consulenti in brevetti sarà una camera d’esame composta dalle tre associazioni di consulenti in brevetti svizzere.
Emanando questa nuova norma, il legislatore intende insomma regolamentare una professione fino ad oggi poco protetta, dando nel contempo un aiuto alle imprese che fanno innovazione e si avvalgono delle competenze del consulente in brevetti per registrare le loro idee innovative.

E per i contenziosi ecco un Tribunale ad hoc
Ma non è tutto. La nuova legge prevede pure l’istituzione a partire dal 2012 di uno speciale Tribunale nazionale competente in prima istanza per i contenziosi in materia di brevetti, finora di competenza dei tribunali cantonali. Il nuovo Tribunale si comporrà di giudici qualificati dal profilo giuridico e tecnico per tenere conto della natura del diritto brevettuale che concerne aspetti di ordine giuridico e tecnico. In veste di autorità inferiore del Tribunale federale, il nuovo foro disporrà delle competenze tecniche necessarie e garantirà alle invenzioni una protezione giuridica concreta. A partire dal 1° gennaio 2012 al Tribunale federale dei brevetti saranno trasmesse le procedure in corso presso i Tribunali cantonali che rientrano nelle sue competenze, nella misura in cui non si sia ancora tenuto il dibattimento finale. In un primo momento il Tribunale occuperà una struttura provvisoria a San Gallo, per trasferirsi nell'edificio sangallese del Tribunale amministrativo federale nell'autunno del 2012. Se le circostanze lo richiedono, il Tribunale può comunque anche riunirsi altrove.  Le norme processuali si basano in sostanza sul Codice di procedura civile.  Le peculiarità procedurali del diritto in materia di brevetti sono oggetto di normative speciali.

Una riforma partita nel “lontano” 1998
Il via formale alla riforma del diritto dei brevetti è stato dato da una mozione della Consigliera agli Stati Helen Leumann-Würsch del 10 giugno 1998. Nella mozione la Consigliera chiedeva l'adeguamento della legge sui brevetti alla Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. Si sono poi aggiunti altri punti che hanno trasformato una revisione parziale limitata sotto il profilo dei temi trattati in un'estesa riforma del diritto dei brevetti. Dopo la seconda consultazione il Consiglio federale ha deciso di trattare i singoli aspetti della riforma secondo l'urgenza e la portata scaglionandone l'attuazione nel tempo. In una prima fase c’è stata l’approvazione della Convenzione sul brevetto europeo e della Convenzione di Londra. In una seconda fase, la revisione della legge sui brevetti (aspetto centrale: protezione delle invenzioni biotecnologiche) e l’approvazione del Trattato sul diritto dei brevetti e in ultimo la legge sui consulenti in brevetti e legge sul Tribunale federale dei brevetti

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