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01.04.2010

L’imposizione dei lavoratori frontalieri in Svizzera e in Italia e le conseguenze a seguito dello scudo fiscale

La conferenza organizzata da AITI in collaborazione con Fiduciaria Mega lo scorso 31 marzo all’hotel Coronado di Mendrisio, ha permesso di approfondire una serie di elementi importanti relativi all’accertamento fiscale e all’imposizione tributaria dei lavoratori frontalieri, alla luce delle disposizioni fiscali introdotte nel corso del 2009 dal Governo italiano e ribadite dall’Agenzia delle entrate italiana.

Volutamente, anche per dare risposte le più possibili certe, si è scelto di delimitare esattamente la fattispecie dei contribuenti, dei redditi e delle partecipazioni oggetto degli approfondimenti.
L’obiettivo della conferenza era da un lato quello di fornire informazioni utili quanto certe ai datori di lavoro allo scopo di rispondere alle legittime e numerose domande che in particolare i dipendenti frontalieri delle aziende pongono loro; dall’altro lato si trattava di focalizzare l’attenzione su diversi elementi che concorrono a costruire in particolare la posizione tributaria del dipendente dal punto di vista anche del fisco italiano e che sono destinati a ripetersi nel tempo, cioè non sono riferiti esclusivamente allo scudo fiscale.
Si tratta in particolare degli averi e degli interessi legati al secondo pilastro come pure i dividendi ad esempio percepiti su investimenti in titoli, ma anche il capitale della previdenza facoltativa (terzo pilastro).
Tutto questo anche alla luce della prossima rinegoziazione della convenzione di doppia imposizione fra Svizzera e Italia, nella quale si inserisce pure la delicata questione della rinegoziazione dell’accordo fra i due paesi relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri.
Non è qui possibile riassumere le singole presentazioni, che hanno affrontato numerose questioni anche di dettaglio. Quel che si può dire in sintesi è che anche a seguito di diverse proteste avanzate dai lavoratori e dai loro rappresentanti in Italia, il Governo e il Parlamento italiani hanno infine deciso di venire incontro ai lavoratori frontalieri sanando di fatto le situazioni pregresse fino al 2008, anche per quanto riguarda il secondo pilastro, posto tuttavia che i soggetti fiscali sono tenuti a fornire tutte le informazioni del caso sui redditi e gli interessi percepiti e detenuti all’estero, come pure i movimenti sui conti correnti (modulo RW). Dall’anno fiscale 2009 evidentemente il dipendente lavoratore frontaliere è tenuto ad osservare le indicazioni e le norme del fisco italiano, non configurandosi più una posizione di sanatoria.
Per quanto concerne la compilazione del modello unico fiscale 2010, le rendite corrisposte dall’AVS non devono essere dichiarate in Italia. Per quanto riguarda invece il secondo pilastro, l’Agenzia delle entrate della Lombardia indica una tassazione separata del 12,5 % sulla sola quota costituita dagli interessi maturati sul capitale, con esclusione dei premi versati. Al fondo svizzero di previdenza il lavoratore dipendente dovrà richiedere una certificazione che attesti il capitale complessivo maturato e distingua fra contributi versati e interessi maturati.

Le imprese associate all'AITI possono richiedere alla Segreteria le slides delle presentazioni relative alla conferenza.

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