20.12.2011

Iniziativa sulle successioni: “Zone d’ombra,ma non serve essere frettolosi”

Olivier Schmid, senior manager della PricewaterhouseCoopers (PwC) analizza la tanto dibattuta iniziativa “Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS"(Riforma dell’imposta sulle successioni)

Riformare l’imposta sulle successioni per ridare ossigeno alle casse dei Cantoni e al Fondo di compensazione dell’Assicurazione vecchiaia e superstiti. È questo l’obiettivo per cui lo scorso 16 agosto il Partito evangelico svizzero, l’Unione sindacale svizzera, i Verdi, il Partito socialista e il Partito cristiano sociale svizzero hanno lanciato l’iniziativa “Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell’imposta sulle successioni) che per le modalità con cui vuole arrivare all’obiettivo ha attirato su di sé gli sguardi preoccupati di più di un’impresa. A suscitare inquietudini è la proposta di tassare con un’aliquota d’imposta del 20% la quota eccedente le devoluzioni superiori a 2 milioni di franchi e la disposizione transitoria secondo cui le donazioni fatte dopo il 1° gennaio 2012 dovrebbero essere addizionate retroattivamente alla successione. Già affrontata nel corso del Forum fiscale organizzato recentemente a Lugano dalla PricewaterhouseCoopers (PwC), l’iniziativa sulle successioni è analizzata per noi dal senior manager PwC Olivier Schmid.




Signor Schmid cosa introduce esattamente l'iniziativa? Esistono delle zone d'ombra? Se sì, quali sono?
L’iniziativa è volta a far passare la competenza tributaria per l’esazione di imposte di successione dai Cantoni alla Confederazione. Di conseguenza, la Confederazione sarà legittimata a riscuotere l’imposta di donazione qualora il donatore abbia domicilio fiscale in Svizzera, rispettivamente l’imposta di successione qualora la persona deceduta aveva domicilio fiscale in Svizzera, oppure in caso di apertura della successione in Svizzera. La disposizione riguarda in particolare i discendenti, i quali oggi sono esentati dall’imposta nella maggior parte dei cantoni. Secondo il testo dell’iniziativa, dall’imposta di successione e di donazione dovrebbero essere esentati i coniugi e i partner registrati.
Non dovrebbero essere altresì assoggettati a questa disposizione i regali a favore delle persone giuridiche esentate dall’imposta. Non sarebbero inoltre assoggettati all’imposta sulle successioni e donazioni i regali occasionali pari a CHF 20‘000 per anno e per donatario. L’applicazione della franchigia di CHF 2 mio deve essere fatta sulla devoluzione per donazione o successione, in quanto – colpita dall’imposta – è la successione, rispettivamente la donazione, indipendentemente dal numero di beneficiari.
Di conseguenza, la quota eccedente le devoluzioni superiori a CHF 2 mio saranno tassate con un’aliquota d’imposta del 20%.

Le zone d’ombra riguardano dapprima le eccezioni, cioè le aziende agricole e le piccole imprese. Secondo il testo dell’iniziativa, qualora gli eredi o i donatari ne proseguano l’attività per almeno 10 anni, si applicheranno riduzioni particolari per non pregiudicarne l’esistenza. L’iniziativa non specifica le modalità di questo privilegio o perlomeno lascia al legislatore il compito di definirne i dettagli. Secondo gli autori dell’iniziativa, si potrebbe prevedere ad esempio l’introduzione di un’altra franchigia o di un’aliquota d’imposta ridotta. Tradotto in cifre, la franchigia dovrebbe ammontare a CHF 8 mio e l’aliquota d’imposta ridotta al 10 %. In questo contesto, non sono chiare le conseguenze tributarie nel caso in cui non tutti gli eredi o donatari proseguano l’attività, rispettivamente quale conseguenza comporterebbe l’eventuale cessazione dell’attività (per motivi estranei alla volontà dell’imprenditore) nel caso in cui questo termine di 10 anni non venga rispettato.
Inoltre, resta da capire se l’Autorità fiscale avrà un approccio economico o formale in merito ad eventuali spossessamenti giuridici che comportano il mantenimento di certi vantaggi economici. In base alla nostra esperienza, possiamo affermare che il principio secondo il quale “il vantaggio economico / fiscale prevale sulla forma” possa essere applicato anche in questo contesto. Di conseguenza si consiglia di verificare nel dettaglio alcune proposte assicurative e/o di pianificazione successoria che di fatto non prevedono uno spossessamento economico dei beni.
Altri aspetti particolari sono la valutazione dei beni immobiliari. Il testo dell’iniziativa prevede l’applicazione del valore venale; come sarà quindi determinato questo valore? Infine, possiamo pensare che molto probabilmente l’iniziativa raccoglierà il numero necessario di firme, ma è difficile esprimersi sulla probabilità che questa iniziativa venga approvata dalla maggioranza degli elettori e dei Cantoni svizzeri. Inoltre, risulta arduo oggi pronosticare la presentazione di un controprogetto nonché, qualora sia il caso, il possibile tenore di questo atto parlamentare. Date queste premesse e facendo salvo il suggerimento riguardante le previste donazioni, raccomandiamo di non ricorrere prima della fine dell’anno a misure affrettate che potrebbero rivelarsi controproducenti. Al contrario, consigliamo di valutare attentamente la propria situazione patrimoniale e i possibili scenari relativi alla tassazione delle successioni e donazioni nonché di tenere d’occhio gli sviluppi di legge sul piano dei Cantoni e della Confederazione.

Prevedendo l'iniziativa la retroattività al 1° gennaio 2012, qual è, secondo lei, il comportamento migliore da adottare?
L’iniziativa dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio successivo ai 2 anni dalla sua accettazione. Se questa dovesse essere oggetto di votazione popolare nel 2013, le sue disposizioni entrerebbero in vigore non prima del 1° gennaio 2015. Particolarmente scottante è la disposizione transitoria secondo cui le donazioni fatte dopo il 1° gennaio 2012 dovrebbero essere addizionate retroattivamente alla successione. Detto in altri termini, in caso di accettazione dell’iniziativa non vi sarebbero in via di massima più margini di manovra per le devoluzioni patrimoniali esentate da imposta, qualora il testatore domiciliato in Svizzera deceda dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge.
Considerato questo stato di incertezza, per poter essere sicuri di usufruire dell’esenzione (oppure di una minor imposizione), è necessario che la donazione avvenga entro il 31 dicembre 2011. Da parte nostra consigliamo di procedere immediatamente con la donazione qualora gli interessati l’avevano già deciso, ma per altri motivi non l’avevano ancora effettuata. In particolar modo se si tratta di beni mobili, facilmente trasferibili. Anche se la procedura è un po’ più complessa, anche il trasferimento di proprietà immobiliari possono essere considerate, con le dovute cautele riguardanti i diritti di usufrutto e/o di abitazione, che potrebbero essere considerati come dei trasferimenti di proprietà formali (iscritti a RF), ma non economici. Dal testo dell’iniziativa non è chiaro se questi diritti possano in ogni caso essere considerati e/o ricalcolati al momento dell’entrata in vigore della legge.
Se invece non sono stati previsti devoluzioni in famiglia, riteniamo che – in considerazione di tutti gli elementi non chiari e dell’incertezza in merito all’eventuale controprogetto e ai risultati della votazione popolare – non sia auspicabile procedere frettolosamente a trasferimenti patrimoniali, in particolare se la volontà di spossessarsi di questi beni non sia chiaramente l’intenzione del donante.

 
 
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